Componenti

Articolo n. 4 (L.R. n. 70/1980)

La  Consulta  regionale  femminile   è  composta   da   una   rappresentante   effettiva e   due  supplenti   per ciascuna:

  1. delle associazioni e gruppi femminili e femministi che abbiano una effettiva rappresentatività a livello nazionale e regionale; abbiano come finalità istituzionali l'emancipazione e la liberazione della donna; siano democraticamente strutturate e svolgano a livello regionale attività non circoscritta ad interessi di categoria professionale;
  2. delle Commissioni femminili o uffici "lavoratrici" delle organizzazioni sindacali confederali presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;
  3. delle Commissioni o movimenti femminili delle organizzazioni dei lavoratori autonomi presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;
  4. delle Commissioni o movimenti femminili e giovanili a livello regionale, dei partiti democratici ed antifascisti.

Sono di volta in volta invitate a partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti di categorie professionali interessate alle materie che formano oggetto della discussione.

Su proposta della consulta, nuove associazioni, gruppi o movimenti democratici in possesso dei requisiti di cui al presente articolo possono essere ammessi a far parte della Consulta medesima.

Le domande delle associazioni, gruppi o movimenti vengono presentate all'Ufficio di Presidenza del Consiglio che accerta l'esistenza dei requisiti richiesti.

L'incarico di componente della consulta non dà diritto a compensi comunque denominati.

 

Articolo n. 6 (L.R. n. 70/1980)

Le componenti della Consulta, sia effettive che supplenti, sono elette dal Consiglio regionale entro 60 giorni dall'inizio di ogni legislatura, su designazione delle singole associazioni, gruppi o movimenti di cui all'art. 4 della presente legge e sono nominate con Decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica sino alla scadenza della legislatura.

La Consulta è insediata dal Presidente della Giunta regionale entro un mese dalla nomina delle sue componenti.

In caso di dimissioni, di morte o di qualsiasi altra causa di cessazione dalla carica di un membro della Consulta, il successore è nominato nei modi previsti dal 1° comma e resta in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito.

L'attività della consulta è coordinata a rotazione da una Presidente eletta tra i propri membri secondo le modalità indicate nel Regolamento di cui all'art. 10 della presente legge.

 


COMPONENTI EFFETTIVE

  • ACCOGLI Anna Maria
  • ATLANTE Teresa
  • CAIONE Maria Stefania
  • CALDARULO IORIO Teresa
  • CARBONELLI QUARANTA Annamaria
  • CASAULA Patrizia
  • CISTERNINO Francesca
  • DI CAGNO GUERRIERI Pierina
  • FANELLI CARRIERI M. Gigliola
  • FORTUNATO TATO Lilia
  • FRISARI Isabella
  • GIANNETTO Rosaria
  • GUELFI Vera
  • ITALIANO Natalia
  • LAGUARAGNELLA Serena
  • LOPEZ Alessandra
  • NITTI Simona
  • ROMANO Silvia
  • ROSSIELLO Carmela
  • VELLA Anna
  • VESCIA Paola
  • VIGILANTE Maria Pia

 

COMPONENTI SUPPLENTI

  • ANTONICELLI CHIRICO Anna
  • BRUNO Paola
  • CAFARO Maria Carmela
  • CALDAROLA Francesca
  • CASTELLUCCI Brunella
  • CHIMENTI Filomena
  • DE FANO CAPURSO Serafina
  • DE SERIO Adriana
  • DI BELLO Marisa
  • DI LISO Angela
  • GIANNELLI Angela
  • LOCONTE Maria Grazia
  • MAGNO Maria
  • MELE Anna Marina 
  • MELIOTA Maria Patrizia
  • PERRINI Emanuella
  • PETRONI DI BIASE Isabella
  • PRINCIPALE Filomena
  • ROSELLI Antonella
  • ROSSI BOSCIA Crescenza Maria
  • RUCCI Elena
  • RUSSO Tiziana
  • SCARNERA Anna
  • TROTTA MARANO Carmela
  • VALLERI DICOMITE Marisa Argene
  • VELAT DIDONNA Graziella

 

Nome documento Data
 decreto nomina_dpgr_435_30-06-2016.pdf
(dimensione:403Kb)

07/09/2020